
Fermo restando il termine di cui alla fase transitoria richiamata al comma 4, è fatto divieto dalla data di entrata in vigore della presente legge di indire nuove procedure di affidamento dei servizi secondo modalità difformi da quelle previste all’articolo 20 della legge regionale 4/2007. Passa da qui la privatizzazione d’Ischia Ambiente. Un difetto di forma.