Ecco l’Aicom di Laraspata e Bottiglieri…


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 Marco Laraspata – Dopo tutte le vicende che ci hanno interessato, siamo ancora qui piu’ forti di prima. Stanno tentando di screditare un territorio e tutte le sue forze economiche migliori con una bassezza unica nel suo genere. Noi siamo aperti a tutti . e l’assemblea straordinaria dei soci , avvenuta il 30/01 scorso, ci ha regalato  una grande soddisfazione di unione d’intenti. Abbiamo fatto tante cose positive, ma riconosciamo alcuni limiti dettati dalla priorita’ del risanamento del bilancio, che e’ avvenuto in 10 lunghi anni, nei quali bbiamo dovuto fare tutto da soli. Senza sede e senza segreteria ma il risultato finale ci ha dato ragione . Abbiamo ora davanti una sfida, quella di resistere ad una crisi strutturale nazionale e a una trasformazione radicale del commercio. In piu’  abbiamo a nostro svantaggio l’evento sismico che ci ha interessato il fatidico 21 agosto 2017 .Ora come non mai dobbiamo unirci sempre di piu’, allargando la base dei soci anche a quelli piu’ scettici e a quelli piu’ polemici nei nostri confronti. Il dialogo, il dibattito  tra varie vedute socio economiche del nostro territorio puo’ solo portare vantaggi.  Segue  la consueta news aicom  arrivata per mio orgoglio personale alla numero 86.

 

Quando la banca è responsabile

Responsabilità della banca: quando fare causa e come vincerla. Le condotte illecite dell’istituto di credito.

Quando si parla di responsabilità della banca si pensa quasi sempre all’usura o al calcolo errato degli interessi (anatocismo). In realtà, sono numerosi (e forse anche più frequenti) gli abusi che può commettere un istituto di credito, tutti collegati agli svariati settori ormai ricoperti dalle banche, che non sono più solo collegati al credito in senso stretto e alla tenuta del conto corrente ma anche e soprattutto a strumenti finanziari e assicurativi. Dalle mancate informazioni a chi si accinge ad effettuare un investimento al dovere di trasparenza con il cliente quando viene effettuata una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; dalla concessione abusiva del credito al rispetto delle clausole contrattuali pubblicizzate. Se uno si chiede quando la banca è responsabile ha solo l’imbarazzo della scelta. Ricorderemo qui solo alcuni dei casi più importanti.

Indice

Investimenti e obblighi di informazione

Nel momento in cui il cliente sceglie la propria banca come intermediario finanziario per l’acquisto di azioni, obbligazioni e altri strumenti di investimento, quest’ultima è tenuta a un’informazione corretta, chiara ed esauriente per agevolare la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti, anche al fine di consentire un agevole confronto con altre offerte.

La banca è obbligata innanzitutto a far compilare al cliente un questionario per saggiarne le competenze in materia di investimenti: si tratta di domande, dalle più semplici alle più complesse, che funzionano come una sorta di test. Tanto maggiore risulta l’inesperienza del cittadino in questo campo, tanto più incisivo è l’obbligo di informazione dell’istituto di credito. In secondo luogo, la banca deve chiedere quale profilo di rischio il cliente è intenzionato a sostenere: medio, alto o basso. Più è elevato il profilo di rischio tanto superiore e tempestiva dovrà essere la cura con cui l’istituto di credito dovrà informare il proprio cliente di un andamento negativo dell’investimento, a meno che questi non dimostri di essere già esperto in materia. La banca è tenuta quindi a illustrare al cliente «di normale accortezza» tutti i rischi dell’investimento nonché le informazioni della società emittente che potrebbero compromettere l’investimento.

La banca è quindi sottoposta all’obbligo di informare gli investitori non solo su ciò che conterrà il contratto, ma anche sui rischi concreti che l’operazione comporta. Tale informazione deve essere non solo puntuale su ogni aspetto che serve a guidare il cliente ad una scelta consapevole, ma anche il più circostanziata possibile qualora l’investitore si mostri inesperto. Essa sarà dunque data dalla valutazione complessiva tanto della esperienza concreta del cliente quanto della sua propensione al rischio. Tuttavia, adempiuto regolarmente quest’obbligo, l’intermediario non resta responsabile della scelta eventualmente inadeguata dell’investitore.

Secondo la giurisprudenza, è nullo il contratto di acquisto di titoli tra la banca e il cliente se quest’ultimo non ha ricevuto dall’intermediario, in via preventiva e per iscritto, il documento con i rischi dell’operazione.

In base alla normativa di settore contenuta nel Testo Unico della Finanza, l’intermediario finanziario è tenuto a consegnare, al cliente:

  • una copia scritta del contratto quadro inerente l’acquisto di valori mobiliari (infatti, in materia bancaria tutti i contratti devono essere scritti e mai orali);
  • il documento (anch’esso scritto) sui rischi (cosiddetto prospetto-rischi): e ciò a protezione dell’interesse pubblico alla regolarità del sistema finanziario.

Tale supporto documentale, infatti, costituirà il titolo del successivo sviluppo negoziale tra le parti, che si concretizzerà nei singoli ordini di investimento.

L’inosservanza di tali prescrizioni, al momento della formazione dell’accordo negoziale, è causa di invalidità dell’intera operazione. Così, il cliente potrà eventualmente chiedere il risarcimento. Invece, liberi da schemi predefiniti dalla normativa e totalmente rimessa agli accordi delle parti, è la modalità di comunicazione dei singoli ordini di negoziazione e delle istruzioni date dal cliente alla banca in esecuzione del contratto quadro.

La Banca d’Italia ha adottato un provvedimento sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” con cui ha definito standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) ed introducono, a carico degli intermediari bancari e finanziari, obblighi di natura organizzativa ovvero di controllo per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l’utenza.

Ogni cittadino italiano che vuole investire in titoli, obbligazioni, azioni, ecc. è garantito da una legge europea chiamata Mifid [1]: in pratica, ogni volta che un consumatore-investitore entra in banca per sottoscrivere un contratto quadro per l’acquisto di valori mobiliari, deve compilare un questionario con cui viene fotografato il suo “profilo di rischio” nonché viene presa consapevolezza delle sue conoscenze del mercato finanziario. In pratica, la banca deve acquisire informazioni su:

  • qual è l’obiettivo dell’investimento del cliente (se questi preferisce, cioè, un rischio basso, con rendimenti ridotti; oppure un rischio elevato, con possibilità di guadagno più alte, ma anche più aleatorie);
  • quanto esperto e competente è il consumatore in materia di investimento. La conoscenza, da parte della banca, della cultura finanziaria di chi ha davanti è necessaria affinché questi sia sufficientemente informato, di volta in volta, prima della proposta di acquisto di ogni titolo. Insomma, il dipendente dell’Istituto deve accertarsi che il cliente sia in grado di comprendere le conseguenze del proprio investimento.

Rispetto delle condizioni pubblicizzate e libertà di scelta del cliente

La banca deve applicare le condizioni pubblicizzate o quelle più favorevoli. Le clausole che prevedono condizioni sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate sono da considerarsi nulle.

Di recente il legislatore ha stabilito che la banca che subordini un finanziamento a una assicurazione non può imporre la propria compagnia, dovendo lasciare il cliente libero di poter scegliere anche una società esterna.

Contratti scritti e saggio di interessi preciso

I contratti con la banca devono essere scritti. Di recente la Cassazione ha detto che è sufficiente la sola firma del cliente, mentre quella del funzionario dell’istituto di credito non è essenziale. Leggi Contratti con la banca: basta la firma del cliente.

Sono nulle quelle clausole che rinviano agli usi per la determinazione del tasso di interesse e delle altre condizioni praticate. Salvo deroghe stabilite dalla legge, per essere valido, il contratto bancario deve esser redatto in forma scritta e deve contenere, oltre al tasso di interesse, ogni altro prezzo e condizione praticati. Altrettanto per iscritto deve avvenire l’approvazione del cliente alla possibilità di modifiche unilaterali delle condizioni da parte della banca: in tal caso, la banca deve comunicare per iscritto le variazioni sfavorevoli e il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penale.

Concessione abusiva del credito

«Con concessione abusiva del credito si intende la concessione, il rinnovamento o la proroga di un finanziamento da parte di una banca ad un’impresa in stato di grave crisi economica noto alla banca stessa. La concessione di un finanziamento in una caso di tal tipo, non fa altro che ritardare l’emersione dello stato di insolvenza e l’apertura della procedura fallimentare a carico dell’azienda, mantenendola in vita pur se ormai dissestata dal punto di vista patrimoniale [2]». «La responsabilità della banca, oltre che nei confronti dei creditori per i danni procurati a causa della riduzione della possibilità di recupero dei propri crediti, sussiste anche nei confronti dei terzi che, fidandosi dell’avallo della banca, credono alla sanità dell’impresa e si mettono in affari con essa, e persino nei confronti delle imprese concorrenti, in quanto in tal modo si ha l’effetto di tenere in vita un’azienda che avrebbe dovuto uscire dal mercato. Si ipotizza infine una responsabilità anche nei confronti della impresa stessa, responsabilità che sussiste senz’altro quando la banca concorre nell’illecito degli amministratori dell’impresa a danno di questa» [2].

Errata segnalazione alla Centrale Rischi

La segnalazione da parte della banca alla Centrale rischi della Banca d’Italia di un cliente quale debitore “sofferente” è in grado di ledere l’immagine e la reputazione sociale e professionale del soggetto interessato, provocando un pregiudizio risarcibile di natura non patrimoniale. Perciò la legge [3] impone particolari cautele onde garantire il cliente medesimo.

Innanzitutto il titolare di un conto corrente o di un finanziamento può essere segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia come debitore “in sofferenza” solo in presenza di una “situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento” e tale da porsi come lo stadio immediatamente anteriore alla situazione di fallimento. In pratica, si deve trattare di una condizione di difficoltà economica tale da rendere difficile la reversibilità della stessa. Al contrario, la semplice crisi di liquidità, ma comunque recuperabile, non legittima la segnalazione da parte della banca.

La banca non può segnalare il cliente alla Centrale Rischi senza prima avvisarlo con una raccomandata dandogli il tempo di sanare la morosità. L’assenza di una preventiva comunicazione rende di per sé illegittima la segnalazione con diritto a ottenere il risarcimento del danno all’immagine e quello conseguente al fatto che, da tale segnalazione, ti viene precluso l’accesso ad altri prestiti.

Mutuo di scopo nullo

Se la banca accorda un mutuo per una determinata finalità, come quella di una ristrutturazione aziendale o per l’acquisto di una azienda (cosiddetto «mutuo di scopo») mentre poi la somma viene utilizzata per coprire un debito preesistente con la stessa banca, il cliente non è tenuto a restituire i soldi. Nei mutui di scopo, tutte le volte in cui le somme erogate al cliente non vengono impiegate per lo scopo concordato, il mutuo è nullo e non va più restituito. In buona sostanza se la banca finanzia di nuovo il proprio cliente indebitato, solo per coprire un proprio credito, mentre nel contratto di mutuo è specificato che i soldi servono per un’altra finalità, il debitore non deve più rimborsare all’istituto di credito le somme avute in prestito. non sono poche le banche che commettono questo illecito. Tanto è vero che la Cassazione ha ribadito questo concetto già numerose volte: i giudici supremi hanno dichiarato nullo il mutuo per coprire il debito con la banca lasciato da un precedente mutuo non pagato. Fra l’altro non ci sono “termini di scadenza” per agire: la nullità, infatti, può essere fatta valere in qualsiasi momento.

Anatocismo e usura

Sull’anatocismo e sull’usura vi sarebbe da scrivere un libro. L’anatocismo si verifica quando il saggio di interessi viene applicato non solo al capitale, ma al capitale con gli interessi già maturati in precedenza.

Per esempio, si prenda un capitale di 100 € e un saggio di interesse del 2%. Alla prima scadenza, dopo l’applicazione degli interessi, si avrà che il capitale (100 €) e interessi (2 €) daranno una somma di 102 €.

Alla seconda scadenza, il calcolo degli interessi dovrebbe di nuovo effettuarsi tenendo a riferimento, come base, il capitale iniziale (100 €); e, pertanto, anche nei mesi successivi, ogni singola quota di interessi darebbe sempre essere di 2 €.

Invece, qualora si effettui un calcolo anatocistico, la base su cui applicare il saggio del 2% non è più 100 €, ma 102 € (capitale di 100 € + 2 € di interessi). Ne deriva che già alla seconda mensilità, gli interessi non sono più 2 € bensì 2,04 € (per un totale di € 102,04).

Anche alle successive scadenze, si verificherà lo stesso fenomeno. Nel terzo mese, l’interesse verrà applicato su € 104,04 € (ossia: capitale di 102,04 € + 2% di interesse). Gli interessi, quindi, alla terza scadenza, ammonteranno a 2,08 €. E così via.

In questo modo, gli interessi producono altri interessi e finiscono per essere esponenzialmente sempre più elevati.

In base all’attuale legge, l’anatocismo può essere legittimo solo sugli interessi moratori e a condizione che non sia applicato per più di una volta all’anno. Inoltre, in tal caso, il cliente – che deve aver appositamente autorizzato la banca all’anatocismo – deve avere il diritto di pretendere lo stesso trattamento anche sugli interessi attivi.

note

[1] Market in Financial Instruments Directive, direttiva n. 2004/39/CE.

[2] Percorsi giurisprudenza, Responsabilità civile – Percorso di giurispudenza

Responsabilità della banca di Lorusso Donato Silvano, Epifani Francesco, Giorgia De Donno in Diritto24.

[3] Art. 4 co. 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, norma dotata di giuridicità e quindi vincolante.

MARCO LARASPATA
VICEPRESIDENTE ” AICOM”
ASSOCIAZIONE ISCHIA – COMMERCIO, TURISMO,
E SERVIZI CONSIGLIERE DIRETTIVO ASSOGROSSISTI CONFCOMMERCIO
PROVINCIA DI NAPOLI
3355257282 – 081902756
marcolaraspata17@gmail.com
marco@laraspata.it

 

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